(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 59 del 23 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Finanza locale
 
  1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge.
  2.  La  legge  riconosce  agli  enti  locali  autonomia finanziaria
fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Gli enti locali hanno potesta'  impositiva  autonoma  nel  campo
delle imposte e delle tasse nell'ambito della legislazione vigente.
  4.  Gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti
della legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche  in
modo non generalizzato. La Regione, qualora preveda per legge casi di
gratuita'  nei  servizi di competenza degli enti locali, ovvero fissi
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, deve
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.