(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 59 del 23 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finanza locale 1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge. 2. La legge riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 3. Gli enti locali hanno potesta' impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse nell'ambito della legislazione vigente. 4. Gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti della legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. La Regione, qualora preveda per legge casi di gratuita' nei servizi di competenza degli enti locali, ovvero fissi prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, deve garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.